Art. 2.
  Il fabbricante della tenda dovra' fornire all'acquirente il manuale
per l'addestramento e  la manutenzione a bordo  come prescritto dalla
regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.
  La  predetta zattera  e' soggetta  alle verifiche  ed ai  controlli
previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro