Art. 2. Il fabbricante della tenda dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata. La predetta zattera e' soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 1998 Il comandante generale: Ferraro