Art. 2. 1. Formano l'elettorato attivo tutti i componenti della commissione tributaria di primo grado della provincia di Bolzano, nonche' tutti i componenti della commissione tributaria di secondo grado della medesima provincia, nelle funzioni alla data di cui al comma 3 dell'art. 1, ad eccezione: di coloro nei cui confronti alla data suddetta si siano resi definitivi il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992, ovvero il provvedimento di cui al comma 6 dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo; di coloro che, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno cessato di far parte delle commissioni tributarie a decorrere dal 1 aprile 1998. 2. Formano l'elettorato passivo i soggetti indicati al comma 1, con l'ulteriore eccezione di coloro che non sono gia' in possesso dell'attestato di cui al comma 4 dell'art. 26 del precitato decreto legislativo n. 354 del 1997.