Art. 2.
  1. Formano l'elettorato attivo tutti i componenti della commissione
tributaria di primo grado della provincia di Bolzano, nonche' tutti i
componenti  della  commissione  tributaria  di  secondo  grado  della
medesima  provincia, nelle  funzioni  alla  data di  cui  al comma  3
dell'art. 1, ad eccezione:
  di  coloro nei  cui  confronti  alla data  suddetta  si siano  resi
definitivi  il provvedimento  di  cui  al comma  2  dell'art. 12  del
decreto legislativo n.  545 del 1992, ovvero il  provvedimento di cui
al comma 6 dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo;
  di coloro  che, ai sensi  del comma 3  dell'art. 31 della  legge 27
dicembre 1997, n.  449, hanno cessato di far  parte delle commissioni
tributarie a decorrere dal 1 aprile 1998.
  2. Formano l'elettorato passivo i soggetti indicati al comma 1, con
l'ulteriore  eccezione  di  coloro  che non  sono  gia'  in  possesso
dell'attestato di cui  al comma 4 dell'art. 26  del precitato decreto
legislativo n. 354 del 1997.