Art. 7. 1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro, possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 1998 Il Ministro per le politiche agricole Pinto Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 210