Art. 7.
  1. Con decreto del Ministro  per le politiche agricole, di concerto
con  il Ministro  del  lavoro e  della previdenza  sociale  e con  il
Ministro   per  il   tesoro,  possono   essere  stabilite   ulteriori
disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
  Il presente  decreto entrera' in  vigore il giorno  successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 ottobre 1998
                Il Ministro per le politiche agricole
                                Pinto
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
               p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Pinza
Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 210