Art. 2. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' fissata in quattro anni. Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a diciannove. Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualita'. Il secondo biennio e' di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'. Eventuali annualita' aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio del corso di laurea.