Art. 2.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
  La durata del corso di laurea  in lingue e letterature straniere e'
fissata in quattro anni.
  Il  numero  delle  annualita'  complessive sara'  non  inferiore  a
diciannove.
  Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi.
  Il  primo biennio,  comune a  tutti gli  indirizzi, comprende  nove
annualita'.
  Il  secondo  biennio  e'  di  specializzazione  e  si  articola  in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
  Eventuali  annualita'  aggiuntive  indispensabili  alla  formazione
dell'indirizzo  scelto saranno  definite dal  consiglio del  corso di
laurea.