Art. 3.
  Il corso di laurea prevede  quattro annualita' della prima lingua e
letteratura straniera  (lingua quadriennale)  e tre  annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).
  Lo  studente puo'  chiedere di  sostenere quattro  annualita' della
seconda lingua e letteratura  straniera (lingua quadriennalizzata), e
di aggiungere due o tre annualita'  di una terza lingua e letteratura
straniera,  secondo modalita'  definite  dal consiglio  del corso  di
laurea.
  Gli  esami delle  lingue  e letterature  straniere comprendono  per
ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua.
  Le  modalita' delle  prove  scritte e  orali  sono determinate  dal
consiglio del corso di laurea.
  L'ammissione all'esame  dell'annualita' successiva  e' condizionata
al superamento di entrambe le prove dell'annualita' precedente.
  Per l'esame di  letteratura italiana e' prevista  una prova scritta
propedeutica.