Art. 3. Il corso di laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Lo studente puo' chiedere di sostenere quattro annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalita' definite dal consiglio del corso di laurea. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua. Le modalita' delle prove scritte e orali sono determinate dal consiglio del corso di laurea. L'ammissione all'esame dell'annualita' successiva e' condizionata al superamento di entrambe le prove dell'annualita' precedente. Per l'esame di letteratura italiana e' prevista una prova scritta propedeutica.