Art. 3.
  1.  La ridenominazione  dei titoli  risultanti dalle  operazioni di
"coupon stripping",  di cui al  decreto ministeriale 15  luglio 1998,
richiamato in  premessa, avviene con le  modalita' previste dall'art.
7, comma 1, del decreto legislativo  24 giugno 1998, n. 213, altresi'
richiamato in premessa.
  2.  I  tagli  minimi  degli strumenti  finanziari  originati  dalla
negoziazione   separata  di   cedole   e  quote   di  capitale   sono
rispettivamente pari a L. 1.250.000 e L. 5.000.000.
  3.  Il  taglio  minimo  e   valore  nominale  unitario  dei  titoli
ridenominati e' pari a un centesimo di euro.
  4. Ciascuna operazione di  "coupon stripping" e di "ricostituzione"
dei titoli, prevista  dall'art. 5 del decreto  ministeriale 15 luglio
1998, e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro.