Art. 3. 1. La ridenominazione dei titoli risultanti dalle operazioni di "coupon stripping", di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1998, richiamato in premessa, avviene con le modalita' previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, altresi' richiamato in premessa. 2. I tagli minimi degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale sono rispettivamente pari a L. 1.250.000 e L. 5.000.000. 3. Il taglio minimo e valore nominale unitario dei titoli ridenominati e' pari a un centesimo di euro. 4. Ciascuna operazione di "coupon stripping" e di "ricostituzione" dei titoli, prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro.