Art. 3.
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalle  ordinanze  di
affidamento dei lavori  n. 64/96, n. 91/97 piu'  volte citate nonche'
dalla presente ordinanza,  si richiamano tutte le  leggi generali che
regolano l'esecuzione  delle opere  pubbliche e  le norme  del codice
civile in quanto applicabili.
   Cagliari, 25 novembre 1998
                                  Il Commissario governativo: Palomba