Art. 3. 1. Per quanto non espressamente previsto dalle ordinanze di affidamento dei lavori n. 64/96, n. 91/97 piu' volte citate nonche' dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. Cagliari, 25 novembre 1998 Il Commissario governativo: Palomba