Art. 3.
  I  valori medi  e le  misure  del diritto  speciale previsti  dagli
articoli 2  e 3  della legge  1 novembre 1973,  n. 762,  e successive
modificazioni, per  i lubrificanti, i  tabacchi lavorati ed  i generi
introdotti  dall'estero vengono  fissati,  nell'importo per  ciascuno
indicato nell'allegato prospetto A,  che costituisce parte integrante
del presente decreto.