Art. 7. Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1.