Art. 7.
  Presso le filiali della  Banca d'Italia territorialmente competenti
verranno aperti conti  di deposito accentrato in titoli  a nome degli
enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato
al presente decreto e per  gli importi rispettivamente attribuiti. In
detti  depositi   verranno  accreditati  i  certificati   di  cui  al
precedente art. 1.