Art. 3.
  In  applicazione  dell'art. 41,  terzo  comma,  del citato  decreto
legislativo  n. 213  del 1998,  le frazioni  inferiori a  lire cinque
milioni dei certificati assegnati, risultanti dall'elenco allegato al
presente decreto,  per un ammontare  complessivo di lire  23 milioni,
vengono  rimborsate   alla  pari  contestualmente   all'emissione  ed
all'assegnazione  dei certificati  medesimi,  con corresponsione  dei
dietimi d'interesse,  calcolati al  tasso della annualita'  in corso,
maturati dal 1 gennaio 1998 alla data del presente decreto.
  Di conseguenza,  l'importo minimo dei certificati  dopo le suddette
operazioni  di  rimborso  e'  pari   a  lire  cinque  milioni,  e  la
consistenza complessiva della tranche  emessa con il presente decreto
viene ridotta a L. 8.000.000.000.
  Ai sensi dell'art.  39 del ripetuto decreto legislativo  n. 213 del
1998,  gli importi  assegnati dei  certificati sono  rappresentati da
iscrizioni contabili  a favore degli aventi  diritto; tali iscrizioni
contabili  continuano  a  godere dello  stesso  trattamento  fiscale,
comprese le  agevolazioni e  le esenzioni,  che la  vigente normativa
riconosce ai titoli di Stato.
  Il  capitale nominale  assegnato ai  soggetti indicati  nell'elenco
allegato   al   presente   decreto   verra'   riconosciuto   mediante
accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in
essere presso la Banca d'Italia.
  A fronte  delle assegnazioni, gli intermediari  autorizzati, di cui
all'art.  30  del  citato  decreto   legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno i relativi importi  nei conti di deposito intrattenuti
con gli aventi diritto.