Art. 4.
  Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni
fiscali in materia  di debito pubblico, ai certificati  emessi con il
presente  decreto si  applicano  le disposizioni  di  cui al  decreto
legislativo  1 aprile  1996, n.  239, e,  fino a  quando compatibili,
quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 novembre  1986, n. 759 e al decreto
legislativo 1 novembre 1997, n. 461.
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono  compresi tra  i titoli  sui  quali l'Istituto  di emissione  e'
autorizzato a fare anticipazioni.