Art. 4. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 e al decreto legislativo 1 novembre 1997, n. 461. I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.