Art. 2.
  Il  trasferimento di  cui all'art.  1 avra'  effetto dal  1 gennaio
1998,  fatta salva  la facolta'  di  recesso per  i contraenti  delle
singole polizze nell'ipotesi  prevista dal comma 11  dell'art. 75 del
decreto legislativo n. 175/1995.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
   Roma, 23 dicembre 1998
                                             Il presidente: Manghetti