Art. 2. Il trasferimento di cui all'art. 1 avra' effetto dal 1 gennaio 1998, fatta salva la facolta' di recesso per i contraenti delle singole polizze nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 23 dicembre 1998 Il presidente: Manghetti