Art. 2. E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo di L. 98.382.070. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 1997 p. Il Ministro: Pinza