Art. 2.
  E'  approvato  l'unito  bilancio  della liquidazione del patrimonio
della  cassa  predetta,  che  si  chiude  con  un  disavanzo  di   L.
52.859.914.
  Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione,
sara'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  per gli adempimenti di
competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Roma, 29 dicembre 1997
                                                p. Il Ministro: Pinza