Art. 2.
  E'  approvato  il bilancio finale di liquidazione che chiude con un
disavanzo di L. 942.767.542.
  Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione,
sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per  gli  adempimenti  di
competenza  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Roma, 29 dicembre 1997
                                                p. Il Ministro: Pinza