IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 5
novembre 1999  ammonta, al  netto dei  rimborsi di  prestiti pubblici
gia' effettuati, a  lire 54.155 miliardi e tenuto  conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti i  propri decreti in data  11 novembre, 12 dicembre  1998, 11
gennaio, 10  febbraio, 10 marzo, 8  aprile, 11 maggio, 10  giugno, 14
luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre 1999, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime  ventiquattro tranches dei buoni del
Tesoro poliennali  5,25% con godimento  1 novembre 1998 e  scadenza 1
novembre 2029;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una  venticinquesima  tranche dei  predetti
buoni  del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una venticinquesima  tranche dei
buoni del  Tesoro poliennali 5,25%,  con godimento 1 novembre  1998 e
scadenza 1 novembre 2029, fino  all'importo massimo di nominali 1.000
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999,
citato  nelle  premesse, recante  l'emissione  della  quinta e  sesta
tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.
  Le  prime due  cedole dei  buoni  emessi con  il presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
  I buoni  medesimi verranno ammessi alla  quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  i   titoli  sui  quali  l'istituto   di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art. 1, comma 3, del  decreto ministeriale del 10 febbraio 1999,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
"coupon stripping".