Art. 2. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1999. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.