Art. 2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al presente avviso le istituzioni e gli organismi indicati nel precedente art. 1 che svolgono attivita': nel settore dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria; nel territorio della regione Lazio. Le organizzazioni di volontariato gia' iscritte nell'apposito registro regionale alla sezione sanita', ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, nonche' le cooperativesociali che operano nel settore sanitario e sociosanitario iscritte nell'apposito albo regionale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ove interessate all'iscrizione nell'elenco di cui al presente avviso, devono presentare apposita domanda.