Art. 2.
  Possono essere  iscritte nell'elenco di  cui al presente  avviso le
istituzioni  e  gli organismi  indicati  nel  precedente art.  1  che
svolgono attivita':
  nel settore dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria;
    nel territorio della regione Lazio.
  Le  organizzazioni  di  volontariato  gia'  iscritte  nell'apposito
registro  regionale alla  sezione sanita',  ai sensi  della legge  11
agosto 1991,  n. 266 e della  legge regionale 28 giugno  1993, n. 29,
nonche'  le cooperativesociali  che operano  nel settore  sanitario e
sociosanitario iscritte  nell'apposito albo regionale ai  sensi della
legge 8  novembre 1991,  n. 381,  e della  legge regionale  27 giugno
1996, n.  24, ove  interessate all'iscrizione  nell'elenco di  cui al
presente avviso, devono presentare apposita domanda.