Art. 3. A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1998, la graduatoria di cui all'art. 2 del medesimo decreto, cosi' come modificato dal precedente art. 1, sara' integrata, con successivo provvedimento, con ulteriore 1 unita', anziche' 2, da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorita' determinato ai sensi dell'art. 3, punto 5, lettere a), b), c) e d), del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998 in premessa citato. Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 1999 Il direttore generale: Ambrosio