Art. 3.
  A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre
1998, la  graduatoria di cui  all'art. 2 del medesimo  decreto, cosi'
come  modificato   dal  precedente  art.  1,   sara'  integrata,  con
successivo  provvedimento, con  ulteriore  1 unita',  anziche' 2,  da
ammettere obbligatoriamente  al ritiro secondo l'ordine  di priorita'
determinato ai sensi  dell'art. 3, punto 5, lettere a),  b), c) e d),
del decreto  ministeriale 21  luglio 1998, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998 in premessa citato.
  Il  presente  decreto, trasmesso  all'organo  di  controllo per  la
registrazione,   e'  pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 gennaio 1999
                                      Il direttore generale: Ambrosio