IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 13 aprile 1999, con la quale e' stato approvato l'adeguamento dei diplomi universitari dell'area sanitaria indicati in oggetto, al decreto ministeriale 8 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1999; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 22 luglio 1999 e 26 luglio 1999, hanno approvato la proposta della facolta' di medicina e chirurgia di adeguamento dei diplomi universitari dell'area sanitaria in oggetto al decreto ministeriale 8 ottobre 1998; Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita', con nota n. 4000 del 2 agosto 1999, relativa alla modifica indicata in oggetto; Vista la nota ministeriale n. 1765 del 14 ottobre 1999 contenente in allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 settembre 1999; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. Nell'ordinamento dei corsi di diploma universitario per fisioterapista, infermiere, ortottista, ostetrica/o e tecnico sanitario di radiologia medica (di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996), istituiti presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari, sono depennati, laddove indicati, i crediti dei singoli insegnamenti e/o dei singoli corsi integrati. I crediti indicati dalla tabella A relative ai singoli diplomi universitari in oggetto, sono modificati come di seguito indicato: I anno 14 (7+7); II anno 11 (6+5); III anno 7 (4+3).