IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi   di  Cagliari,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1098,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
concernente  l'istituzione  del  Ministero dell'Universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale  24 luglio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  241   del   14   ottobre  1996,   relativo
all'approvazione  della  tabella  XVIII-ter recante  gli  ordinamenti
didattici universitari  dei corsi di diploma  universitario dell'area
sanitaria, in adeguamento  dell'art. 9 della legge  19 novembre 1990,
n. 341;
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia  del  13 aprile  1999,  con  la  quale e'  stato  approvato
l'adeguamento dei  diplomi universitari dell'area  sanitaria indicati
in oggetto, al decreto ministeriale  8 ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1999;
  Viste le  delibere del  consiglio di  amministrazione e  del senato
accademico che,  rispettivamente in data  22 luglio 1999 e  26 luglio
1999,  hanno  approvato la  proposta  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia di adeguamento dei diplomi universitari dell'area sanitaria
in oggetto al decreto ministeriale 8 ottobre 1998;
  Vista la  proposta formulata  al Ministero dell'universita  e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  autorita' accademiche  di
questa Universita', con nota n. 4000 del 2 agosto 1999, relativa alla
modifica indicata in oggetto;
  Vista la nota  ministeriale n. 1765 del 14  ottobre 1999 contenente
in allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella seduta del 15 settembre 1999;
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa, e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Nell'ordinamento   dei   corsi   di   diploma   universitario   per
fisioterapista,   infermiere,  ortottista,   ostetrica/o  e   tecnico
sanitario di  radiologia medica  (di cui  al decreto  ministeriale 24
luglio 1996),  istituiti presso la  facolta' di medicina  e chirurgia
dell'Universita'  degli studi  di Cagliari,  sono depennati,  laddove
indicati, i  crediti dei singoli  insegnamenti e/o dei  singoli corsi
integrati.
  I  crediti indicati  dalla tabella  A relative  ai singoli  diplomi
universitari in oggetto, sono modificati come di seguito indicato:
   I anno 14 (7+7);
   II anno 11 (6+5);
   III anno 7 (4+3).