Art. 2. Per tutti gli interventi disciplinati dal D.M. 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni: Per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/88. Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto D.M., in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma II, della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto.