Art. 2.

   Per  tutti  gli interventi disciplinati dal D.M. 8 agosto 1997, n.
954, sono applicate le seguenti condizioni:

   Per  le  relative  operazioni  di finanziamento non sono richieste
particolari  forme  di  garanzia,  salva  la  facolta' per l'Istituto
finanziatore  di  richiederle  per i progetti a valere sulla legge n.
346/88.

   Altresi',  ai  sensi  dell'art. 12, comma 2, del predetto D.M., in
ottemperanza  all'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n.
104,  i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art.
2  comma  II,  della  legge  n.  46/82, e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  assistiti  da privilegio generale che prevale su
ogni  altro  titolo  di  prelazione  da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione  del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'art.  2751  bis  C.C.,  fatti  salvi  i  precedenti  diritti  di
prelazione spettanti a terzi.

   La  durata  del  progetto  potra' essere maggiorata di 12 mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.