Art. 3.

   L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge
n.  346/88, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sara'
determinato    con   successivo   provvedimento   in   relazione   al
finanziamento    concesso    dall'Istituto    finanziatore   all'uopo
convenzionato  ed  al  tasso  di  riferimento  previsto  dal relativo
contratto  di  mutuo.  Il  conseguente  onere  gravera' sulle residue
disponibilita' del capitolo 7507.