Art. 2. P e r s o n a l e 1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso gli uffici metrici provinciali alla data di adozione del presente decreto, quale risultante dalla tabella A allegata, nonche' quello assegnato agli stessi uffici ed in posizione di comando presso altre amministrazioni, e' trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province. 2. La dotazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quale risultante dalla tabella A, quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, e' ridotta con riferimento ai posti previsti nella medesima tabella A, quadro 3, per gli uffici provinciali metrici. 3. L'equiparazione del personale trasferito alle camere di commercio e' effettuata mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche. Le camere di commercio provvedono, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei profili professionali posseduti. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data. 4. Il personale degli uffici provinciali metrici, in posizione di comando presso altre amministrazioni alla data di adozione del presente decreto, rimane nella posizione suddetta fino alla scadenza, salvo rinnovi. 5. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le camere di commercio e' la seguente: Comparto Stato Comparto enti locali VIII VIII VII VII VI VI Qualifica e livelli V V IV IV III III 6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. 7. Al personale trasferito e' assicurata la posizione retributiva maturata alla data del trasferimento, ai sensi della normativa vigente.