Art. 2.
                          P e r s o n a l e
  1.  Il  personale  dei  ruoli  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato, in servizio presso  gli uffici metrici
provinciali  alla  data  di  adozione  del  presente  decreto,  quale
risultante dalla  tabella A  allegata, nonche' quello  assegnato agli
stessi   uffici   ed   in   posizione   di   comando   presso   altre
amministrazioni, e'  trasferito alle camere di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.
  2.  La  dotazione del  Ministero  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato quale risultante dalla tabella A, quadro 1, allegata
al  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri 12  dicembre
1996, e'  ridotta con  riferimento ai  posti previsti  nella medesima
tabella A, quadro 3, per gli uffici provinciali metrici.
  3.  L'equiparazione   del  personale  trasferito  alle   camere  di
commercio  e'  effettuata  mediante trasposizione  orizzontale  delle
qualifiche.   Le  camere   di   commercio   provvedono,  sentite   le
organizzazioni      sindacali      maggiormente      rappresentative,
all'inquadramento  nei  propri  ruoli del  personale  trasferito  nel
rispetto  delle qualifiche  funzionali  e  dei profili  professionali
posseduti. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi
interni  indetti  dal  Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  anteriormente alla  data di  adozione del  presente
decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.
  4. Il personale  degli uffici provinciali metrici,  in posizione di
comando  presso  altre  amministrazioni  alla data  di  adozione  del
presente decreto, rimane nella posizione suddetta fino alla scadenza,
salvo rinnovi.
  5.  La  tabella  di  equiparazione  tra  il  personale  statale  da
trasferire e quello  in servizio presso le camere di  commercio e' la
seguente:
                   Comparto Stato           Comparto enti locali
                         VIII                        VIII
                         VII                         VII
                         VI                          VI
Qualifica e livelli      V                           V
                         IV                          IV
                         III                         III
  6.  Sono   fatti  salvi  gli  effetti   derivanti  da  disposizioni
modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai
contratti   collettivi  nazionali   dei   comparti  interessati   con
decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
  7. Al  personale trasferito e' assicurata  la posizione retributiva
maturata  alla  data  del  trasferimento, ai  sensi  della  normativa
vigente.