Art. 4.
                         Risorse finanziarie
  1. Ai fini  della quantificazione delle risorse  finanziarie di cui
all'art. 7, comma  3, del decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 112,
per  ciascun ufficio  metrico provinciale  sono state  considerate le
somme destinate al  loro funzionamento negli anni 1995,  1996 e 1997,
nonche' per l'anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci:
  a)  somme che  gli assegnatari  dei marchi  di identificazione  dei
metalli preziosi versano  all'erario per il pagamento  dei diritti di
saggio e marchio, previsti dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46;
  b)  somme   che  i  fabbricanti  metrici   versano  all'erario  per
l'ammissione di modello alla verifica prima;
  c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all'erario
per la richiesta di verifica a domicilio.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, le  suddette  entrate vanno  a
compensazione delle risorse da trasferire.
  3. Le risorse  finanziarie da trasferire sono  iscritte in apposito
fondo  da  istituire nello  stato  di  previsione del  Ministero  del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  essere
ripartite tra  le stesse camere di  commercio entro il 31  gennaio di
ciascun anno sulla base dell'allegata tabella B.
  4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio delle risorse
finanziarie necessarie  all'espletamento da parte delle  stesse delle
funzioni   esercitate   dagli   uffici   metrici   provinciali,   gli
stanziamenti  di competenza  dei capitoli  pertinenti dello  stato di
previsione   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  per  l'anno  finanziario   1999  sono  ridotti  per
l'importo   complessivo   corrispondente   ai  dodicesimi   di   lire
14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio
delle  funzioni. In  applicazione di  detto criterio,  le risorse  da
trasferire  alle  camere  di   commercio  per  l'anno  medesimo  sono
valutati,  al  netto  delle  entrate  di cui  al  comma  1,  in  pari
dodicesimi di lire 10.448.624.911.
  5.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica provvede  con propri decreti alle  occorrenti variazioni di
bilancio.