Art. 4. Risorse finanziarie 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ciascun ufficio metrico provinciale sono state considerate le somme destinate al loro funzionamento negli anni 1995, 1996 e 1997, nonche' per l'anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci: a) somme che gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi versano all'erario per il pagamento dei diritti di saggio e marchio, previsti dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46; b) somme che i fabbricanti metrici versano all'erario per l'ammissione di modello alla verifica prima; c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all'erario per la richiesta di verifica a domicilio. 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire. 3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base dell'allegata tabella B. 4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento da parte delle stesse delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali, gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 sono ridotti per l'importo complessivo corrispondente ai dodicesimi di lire 14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. In applicazione di detto criterio, le risorse da trasferire alle camere di commercio per l'anno medesimo sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in pari dodicesimi di lire 10.448.624.911. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.