Art. 5.
            Regioni a statuto speciale e province autonome
  1. Per  le regioni  a statuto  speciale e  le province  autonome si
provvede nei  limiti e  nel rispetto degli  statuti speciali  e delle
relative norme di attuazione.
  2. Le  funzioni e  le risorse  dell'ufficio metrico  provinciale di
Aosta  sono  attribuite alla  regione  Valle  d'Aosta, ai  sensi  del
decreto luogotenenziale del Capo  provvisorio dello Stato 23 dicembre
1946,  n. 532,  che all'art.  11, ha  statuito, nella  circoscrizione
della Valle d'Aosta  l'assunzione da parte della  regione dei compiti
della camera di commercio.