Art. 5. Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della camera di commercio.