Art. 6.
                  Immobili sede degli uffici metrici
  1.  Conformemente a  quanto  previsto dall'art.  11,  comma 3,  del
decreto legislativo  31 marzo  1998, n. 112,  le camere  di commercio
subentrano alle  stesse condizioni del Ministero  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nella titolarita' dei contratti locativi
degli  immobili  adibiti ad  uso  degli  uffici metrici  provinciali,
tranne  nei  casi in  cui  le  camere  stesse abbiano  dichiarato  di
disporre di strutture proprie ovvero in loro possesso.
  2.  Nei casi  in cui  gli uffici  metrici provinciali  risiedano in
locali di proprieta' dello Stato,  la permanenza degli stessi in tali
sedi  continua   alle  stesse  condizioni  fino   alla  scadenza  del
provvedimento  di concessione  in vigore  alla data  di adozione  del
presente decreto.