Art. 6. Immobili sede degli uffici metrici 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio subentrano alle stesse condizioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarita' dei contratti locativi degli immobili adibiti ad uso degli uffici metrici provinciali, tranne nei casi in cui le camere stesse abbiano dichiarato di disporre di strutture proprie ovvero in loro possesso. 2. Nei casi in cui gli uffici metrici provinciali risiedano in locali di proprieta' dello Stato, la permanenza degli stessi in tali sedi continua alle stesse condizioni fino alla scadenza del provvedimento di concessione in vigore alla data di adozione del presente decreto.