L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 3 dicembre 1999;
  Premesso che:
  l'art. 10,  comma 1, del decreto  legislativo 16 marzo 1999,  n. 79
(di   seguito:  decreto   legislativo   n.   79/1999),  emanato   per
l'attuazione  della direttiva  96/92/CE recante  norme comuni  per il
mercato interno  dell'energia elettrica prevede che  il gestore della
rete di  trasmissione nazionale  individui le linee  elettriche della
rete di trasmissione nazionale  interconnesse con i sistemi elettrici
di altri  Stati, distinguendo  quelli dell'Unione  europea; comunichi
altresi'    al   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito:   Autorita')   le   rispettive  capacita'   utilizzate   per
l'importazione e  l'esportazione di energia elettrica  nonche' quelle
disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto  anche conto dei margini di sicurezza
per il funzionamento della rete;
  l'art.  10, comma  2,  primo periodo,  del  decreto legislativo  n.
79/1999,   prevede  che   con   provvedimento  dell'Autorita'   siano
individuate modalita'  e condizioni  delle importazioni nel  caso che
risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto
conto  di un'equa  ripartizione complessiva  tra mercato  vincolato e
mercato libero;
  con  delibera dell'Autorita'  11 maggio  1999, n.  62/99, e'  stato
disposto   l'avvio  di   un  procedimento   per  la   formazione  dei
provvedimenti  di  cui  all'art.  10,   commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo  n. 79/1999,  in  tema di  attivita'  di importazione  ed
esportazione di energia elettrica;
  con  delibera dell'Autorita'  11 maggio  1999, n.  65/99, e'  stato
disposto l'avvio di istruttoria  conoscitiva per la definizione degli
atti di competenza dell'Autorita' come  previsti all'art. 3, commi 10
e 11,  del decreto legislativo  n. 79/1999, in tema  di corrispettivi
per l'accesso e l'uso della rete nazionale di trasmissione;
  i   soggetti   interessati   ad  un   servizio   di   vettoriamento
internazionale di energia elettrica  in importazione per l'anno 2000,
ai  sensi  della deliberazione  dell'Autorita'  28  ottobre 1999,  n.
162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264
del  10 novembre  1999 (di  seguito: deliberazione  n. 162/99),  come
modificata dalla  deliberazione dell'Autorita'  11 novembre  1999, n.
172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268
del 15  novembre 1999  (di seguito:  deliberazione n.  172/99), hanno
presentato richiesta al gestore  della rete di trasmissione nazionale
e al gestore  della rete nella quale si trova  il punto di riconsegna
dell'energia elettrica o, nel caso di vettoriamento con piu' punti di
riconsegna,  al gestore  della  rete  in cui  si  trova  il punto  di
riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata
posti alla  base della  richiesta, sia  prevista la  maggiore energia
elettrica vettoriabile;
  l'art. 4,  comma 4.9,  della deliberazione  n. 162/99,  prevede che
"Qualora l'insieme  delle richieste di  vettoriamento internazionale,
risultate compatibili ai sensi del  precedente comma 4.7, risulti non
compatibile con la salvaguardia  della sicurezza di funzionamento del
sistema elettrico nazionale  o con la massima  capacita' di trasporto
disponibile sulle  linee di interconnessione, tenuto  conto di quanto
previsto  all'art. 3  del  presente provvedimento  e della  capacita'
impegnata  da contratti  di  importazione di  energia elettrica  gia'
stipulati alla  data del 19 febbraio  1997, il gestore della  rete di
trasmissione nazionale  ne informa l'Autorita', gli  altri gestori di
rete interessati ed i soggetti richiedenti";
  l'art. 4,  comma 4.10, della  deliberazione n. 162/99,  prevede che
"Nel  caso di  cui  al comma  precedente, il  gestore  della rete  di
trasmissione nazionale applica il provvedimento concernente modalita'
e condizioni delle importazioni,  che sara' emanato dall'Autorita' ai
sensi dell'art. 10,  comma 2, primo periodo,  del decreto legislativo
n. 79/1999".
  l'art. 5,  comma 5.4, della  deliberazione n. 162/99,  prevede che,
con  successivo   provvedimento,  l'Autorita'  definisca,   ai  sensi
dell'art. 2, comma  12, lettera d), della legge 14  novembre 1995, n.
481,  uno   specifico  corrispettivo  applicabile   ai  vettoriamenti
internazionali,  a copertura  dei costi  sostenuti dal  gestore della
rete di  trasmissione nazionale  per la  garanzia della  capacita' di
trasporto sull'interconnessione, ad integrazione dei corrispettivi di
vettoriamento previsti dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio
1999, n. 13/99;
  con lettera  in data 24  novembre 1999 (protocollo  AD/P990098), la
societa'  gestore della  rete  di trasmissione  nazionale S.p.a.  (di
seguito: gestore  della rete di trasmissione  nazionale) ha informato
l'Autorita'   che   l'insieme   delle  richieste   di   vettoriamento
internazionale per l'anno 2000, presentate  alla data del 22 novembre
1999, risulta  incompatibile con  la salvaguardia della  sicurezza di
funzionamento  del  sistema  elettrico nazionale  limitatamente  alle
linee di interconnessione con l'estero;
  Visti:
  la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni  per il mercato interno dell'
energia elettrica;
   il decreto legislativo n. 79/1999;
  Visti:
  la  deliberazione  dell'Autorita'  18   febbraio  1999,  n.  13/99,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 49  del 1
marzo 1999;
   la deliberazione dell'Autorita' n. 162/99;
   la deliberazione dell'Autorita' n. 172/99;
  la comunicazione dell'Autorita' 11  novembre 1999 recante modalita'
applicative   della   deliberazione  dell'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il  gas 28 ottobre 1999, n.  162/99, recante disposizioni
urgenti  in materia  di importazioni  di energia  elettrica ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99;
  il documento  per la consultazione "Trattamento  delle importazioni
di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacita' di
trasporto disponibili ai sensi dell'art.  10, comma 2, primo periodo,
del decreto legislativo 16 marzo  1999, n. 79" diffuso dall'Autorita'
in data 28 ottobre 1999 (di seguito: documento per la consultazione);
  la delibera dell'Autorita' 3  dicembre 1999, n. 179/99, concernente
l'esito dell'istruttoria  conoscitiva in  tema di  accertamento della
massima capacita'  di trasporto di energia  elettrica in importazione
sulle reti  di interconnessione con l'estero,  avviata dall'Autorita'
con delibera 14 aprile 1999, n. 43/99;
  Considerati  gli  elementi  acquisiti dai  soggetti  interessati  a
seguito della diffusione del documento per la consultazione;
  Considerato che:
  con nota in data 11  ottobre 1999 (protocollo GRTN/P1999000009), il
gestore  della  rete di  trasmissione  nazionale,  in ottemperanza  a
quanto disposto  dall'art. 10,  comma 1,  del decreto  legislativo n.
79/1999,  ha comunicato  all'Autorita'  che la  massima capacita'  di
importazione   netta  sull'insieme   delle   linee   della  rete   di
trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri
Paesi e'  pari a 5.400  MW per i  mesi da novembre  a marzo e  pari a
5.000 MW per i mesi da aprile a ottobre, con l'esclusione del mese di
agosto  dove,  per  le  esigenze di  manutenzione  programmata  degli
elementi  di  rete, tale  capacita'  scende  a  2.200  MW, e  che  la
capacita' di importazione disponibile  per nuovi impegni contrattuali
risulta pari a 2.650 MW per il mese di gennaio 2000, a 2.800 MW per i
mesi di febbraio,  marzo, novembre e dicembre 2000, a  2.400 MW per i
mesi di aprile, maggio, giugno, luglio,  settembre e ottobre 2000 e a
400 MW per il mese di agosto 2000;
  con nota  in data 18 novembre  1999 (prot. A/106) l'Enel  S.p.a. ha
informato l'Autorita' che "non  ritiene di poter intraprendere alcuna
iniziativa per  l'acquisizione di  energia elettrica  dall'estero, in
aggiunta ai contratti pluriennali in  vigore, da destinare al mercato
vincolato per la completa utilizzazione della quota assegnata a detto
mercato";
  nel documento  per la consultazione l'Autorita'  propone il ricorso
ad  una  procedura  di  asta per  l'allocazione  della  capacita'  di
trasporto  sulle linee  di interconnessione  qualora l'insieme  delle
richieste di vettoriamento internazionale risulti non compatibile con
la  salvaguardia   della  sicurezza  di  funzionamento   del  sistema
elettrico nazionale  o con la  capacita' di trasporto sulle  linee di
interconnessione  destinata alle  importazioni a  favore del  mercato
libero, tenuto conto anche del  mercato vincolato, e che nello stesso
documento  per   la  consultazione  viene  affermata   l'esigenza  di
prevedere un limite massimo alla quota della capacita' disponibile di
interconnessione per  il mercato libero  che in ogni  momento ciascun
soggetto  puo' detenere,  direttamente o  indirettamente, al  fine di
promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in
Italia;
  a seguito della  diffusione del documento per  la consultazione, le
proposte   di  cui   al   precedente  alinea   sono  state   valutate
positivamente dalla maggior parte  dei soggetti interessati, anche se
la procedura  di asta  e' stata  ritenuta piu'  adeguata ad  una fase
successiva  del processo  di liberalizzazione  del mercato  elettrico
nazionale;
  in applicazione della disciplina prevista  dall'art. 4, commi 4.1 e
4.2,  della deliberazione  n.  162/99 sono  state  effettuate sia  la
scelta  del Paese  confinante direttamente  connesso con  la rete  di
trasmissione nazionale italiana da  cui importare l'energia elettrica
in Italia, sia  l'individuazione del gestore di  rete di trasmissione
estero  che rende  disponibile alla  frontiera l'energia  oggetto del
vettoriamento, e che tali opzioni non sono modificabili;
  il gestore della rete di  trasmissione nazionale sostiene costi per
l'acquisto di  energia elettrica  da produttori nazionali  a garanzia
degli  impegni contrattuali  sull'interconnessione  in esecuzione  di
contratti  di  importazione di  energia  elettrica  destinata sia  al
mercato libero che al mercato vincolato;
  Ritenuto che:
  con riferimento a quanto comunicato dall'Enel S.p.a. all'Autorita',
nella sopra richiamata  nota in data 18 novembre  1999, sia opportuno
autorizzare  il  gestore  della  rete di  trasmissione  nazionale  ad
aumentare la  quota della massima capacita'  di trasporto complessiva
sull'interconnessione con l'estero destinata al mercato libero;
  ai  fini   della  definizione  di  modalita'   e  condizioni  delle
importazioni  di  energia  elettrica  in  presenza  di  capacita'  di
trasporto disponibili  sulle linee  di interconnessione  con l'estero
insufficienti per  il mercato  libero, stante l'attuale  scarsita' di
offerta  sul mercato  libero  nazionale, si  debbano garantire,  pari
opportunita'  nell'accesso all'interconnessione  con l'estero  per il
maggior numero di importatori;
  sia di  conseguenza opportuno  prevedere che nessun  soggetto possa
disporre  per  l'anno  2000  piu' del  20%  della  massima  capacita'
disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione;
  sia  inoltre  opportuno  prevedere,   con  riferimento  a  ciascuna
richiesta presentata alla data del 22 novembre 1999, l'allocazione di
una quota non  superiore al 15% della massima  capacita' di trasporto
disponibile  da ciascun  Paese confinante  con l'Italia,  al fine  di
permettere  al  maggior numero  di  operatori  di importare  da  quei
mercati  che,  presentando  i   prezzi  dell'energia  elettrica  piu'
competitivi,  hanno determinato  il  maggior numero  di richieste  di
accesso all'interconnessione;
  sia di  conseguenza opportuno ricorrere alla  procedura d'asta solo
se a  seguito dell'applicazione  del limite sopra  indicato l'insieme
delle richieste non  risulti compatibile con la  massima capacita' di
trasporto sull'interconnessione destinata  alle importazioni a favore
del mercato libero;
  nella  quantificazione   dello  specifico   corrispettivo  previsto
dall'art.  5,   comma  5.4,  della  deliberazione   n.  162/99,  come
modificata dalla  deliberazione n. 172/99, per  l'utilizzo di risorse
di  generazione  nazionale  a  garanzia  degli  impegni  contrattuali
sull'interconnessione, si debba fare  riferimento alla differenza tra
il valore dell'energia elettrica acquistata, a livello nazionale, dal
gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale  per  garantire  gli
impegni contrattuali  sull'interconnessione e il  valore dell'energia
elettrica  oggetto  di  compensazione  tra   i  gestori  di  rete  di
trasmissione  nazionale  nell'ambito  delle  regole  vigenti  per  il
sistema interconnesso UCTE (Union pour la Coordination du Trasport de
l'Electricite') e che  tale onere debba riguardare  tutti gli impegni
contrattuali;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  del  presente  provvedimento  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
  a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  b) la  deliberazione n.  162/99 e' la  deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas 28  ottobre  1999,  n.  162/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 264 del 10
novembre 1999, come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas  11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale  - n. 268 del  15 novembre
1999;
  c) il  gestore della rete  di trasmissione nazionale e'  il gestore
della rete  di trasmissione nazionale  di cui all'art. 3  del decreto
legislativo n. 79/1999;
  d) il vettoriamento  internazionale e' il servizio  di trasporto di
energia elettrica da uno o piu' punti di consegna ad uno o piu' punti
di  riconsegna con  almeno  uno di  essi stabilito  al  di fuori  del
territorio nazionale italiano;
  e)  l'importazione  netta e'  il  saldo  tra tutte  le  transazioni
commerciali di energia elettrica  in importazione ed esportazione tra
ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza;
  f)    la    massima     capacita'    di    trasporto    complessiva
sull'interconnessione  con  l'estero  e'   la  massima  capacita'  di
trasporto  per l'importazione  netta sull'insieme  delle linee  della
rete di trasmissione nazionale  interconnesse con i sistemi elettrici
di altri Paesi;
  g)  l'energia  elettrica importabile  e'  la  massima quantita'  di
energia  elettrica che  puo' essere  importata in  Italia in  un dato
periodo di tempo compatibilmente, in  ciascun momento, con la massima
capacita'   di   trasporto  complessiva   sull'interconnessione   con
l'estero;
  h) la massima capacita'  disponibile per nuovi impegni contrattuali
in  importazione e'  la  massima capacita'  di trasporto  complessiva
sull'interconnessione  con  l'estero   maggiorata  delle  transazioni
commerciali in  esportazione, al netto della  capacita' impegnata dai
contratti pluriennali di importazione di energia elettrica non ancora
scaduti.