L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 3 dicembre 1999; Premesso che: l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale individui le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunichi altresi' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') le rispettive capacita' utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete; l'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che con provvedimento dell'Autorita' siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; con delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 62/99, e' stato disposto l'avvio di un procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di attivita' di importazione ed esportazione di energia elettrica; con delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 65/99, e' stato disposto l'avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di competenza dell'Autorita' come previsti all'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete nazionale di trasmissione; i soggetti interessati ad un servizio di vettoriamento internazionale di energia elettrica in importazione per l'anno 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99), come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 172/99), hanno presentato richiesta al gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna dell'energia elettrica o, nel caso di vettoriamento con piu' punti di riconsegna, al gestore della rete in cui si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile; l'art. 4, comma 4.9, della deliberazione n. 162/99, prevede che "Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma 4.7, risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la massima capacita' di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione, tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento e della capacita' impegnata da contratti di importazione di energia elettrica gia' stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il gestore della rete di trasmissione nazionale ne informa l'Autorita', gli altri gestori di rete interessati ed i soggetti richiedenti"; l'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 162/99, prevede che "Nel caso di cui al comma precedente, il gestore della rete di trasmissione nazionale applica il provvedimento concernente modalita' e condizioni delle importazioni, che sara' emanato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999". l'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, prevede che, con successivo provvedimento, l'Autorita' definisca, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, uno specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali, a copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacita' di trasporto sull'interconnessione, ad integrazione dei corrispettivi di vettoriamento previsti dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99; con lettera in data 24 novembre 1999 (protocollo AD/P990098), la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale) ha informato l'Autorita' che l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale per l'anno 2000, presentate alla data del 22 novembre 1999, risulta incompatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnessione con l'estero; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell' energia elettrica; il decreto legislativo n. 79/1999; Visti: la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999; la deliberazione dell'Autorita' n. 162/99; la deliberazione dell'Autorita' n. 172/99; la comunicazione dell'Autorita' 11 novembre 1999 recante modalita' applicative della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99; il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" diffuso dall'Autorita' in data 28 ottobre 1999 (di seguito: documento per la consultazione); la delibera dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 179/99, concernente l'esito dell'istruttoria conoscitiva in tema di accertamento della massima capacita' di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di interconnessione con l'estero, avviata dall'Autorita' con delibera 14 aprile 1999, n. 43/99; Considerati gli elementi acquisiti dai soggetti interessati a seguito della diffusione del documento per la consultazione; Considerato che: con nota in data 11 ottobre 1999 (protocollo GRTN/P1999000009), il gestore della rete di trasmissione nazionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ha comunicato all'Autorita' che la massima capacita' di importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi e' pari a 5.400 MW per i mesi da novembre a marzo e pari a 5.000 MW per i mesi da aprile a ottobre, con l'esclusione del mese di agosto dove, per le esigenze di manutenzione programmata degli elementi di rete, tale capacita' scende a 2.200 MW, e che la capacita' di importazione disponibile per nuovi impegni contrattuali risulta pari a 2.650 MW per il mese di gennaio 2000, a 2.800 MW per i mesi di febbraio, marzo, novembre e dicembre 2000, a 2.400 MW per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2000 e a 400 MW per il mese di agosto 2000; con nota in data 18 novembre 1999 (prot. A/106) l'Enel S.p.a. ha informato l'Autorita' che "non ritiene di poter intraprendere alcuna iniziativa per l'acquisizione di energia elettrica dall'estero, in aggiunta ai contratti pluriennali in vigore, da destinare al mercato vincolato per la completa utilizzazione della quota assegnata a detto mercato"; nel documento per la consultazione l'Autorita' propone il ricorso ad una procedura di asta per l'allocazione della capacita' di trasporto sulle linee di interconnessione qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la capacita' di trasporto sulle linee di interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero, tenuto conto anche del mercato vincolato, e che nello stesso documento per la consultazione viene affermata l'esigenza di prevedere un limite massimo alla quota della capacita' disponibile di interconnessione per il mercato libero che in ogni momento ciascun soggetto puo' detenere, direttamente o indirettamente, al fine di promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in Italia; a seguito della diffusione del documento per la consultazione, le proposte di cui al precedente alinea sono state valutate positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati, anche se la procedura di asta e' stata ritenuta piu' adeguata ad una fase successiva del processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale; in applicazione della disciplina prevista dall'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99 sono state effettuate sia la scelta del Paese confinante direttamente connesso con la rete di trasmissione nazionale italiana da cui importare l'energia elettrica in Italia, sia l'individuazione del gestore di rete di trasmissione estero che rende disponibile alla frontiera l'energia oggetto del vettoriamento, e che tali opzioni non sono modificabili; il gestore della rete di trasmissione nazionale sostiene costi per l'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione in esecuzione di contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato; Ritenuto che: con riferimento a quanto comunicato dall'Enel S.p.a. all'Autorita', nella sopra richiamata nota in data 18 novembre 1999, sia opportuno autorizzare il gestore della rete di trasmissione nazionale ad aumentare la quota della massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero destinata al mercato libero; ai fini della definizione di modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili sulle linee di interconnessione con l'estero insufficienti per il mercato libero, stante l'attuale scarsita' di offerta sul mercato libero nazionale, si debbano garantire, pari opportunita' nell'accesso all'interconnessione con l'estero per il maggior numero di importatori; sia di conseguenza opportuno prevedere che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2000 piu' del 20% della massima capacita' disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione; sia inoltre opportuno prevedere, con riferimento a ciascuna richiesta presentata alla data del 22 novembre 1999, l'allocazione di una quota non superiore al 15% della massima capacita' di trasporto disponibile da ciascun Paese confinante con l'Italia, al fine di permettere al maggior numero di operatori di importare da quei mercati che, presentando i prezzi dell'energia elettrica piu' competitivi, hanno determinato il maggior numero di richieste di accesso all'interconnessione; sia di conseguenza opportuno ricorrere alla procedura d'asta solo se a seguito dell'applicazione del limite sopra indicato l'insieme delle richieste non risulti compatibile con la massima capacita' di trasporto sull'interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero; nella quantificazione dello specifico corrispettivo previsto dall'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, come modificata dalla deliberazione n. 172/99, per l'utilizzo di risorse di generazione nazionale a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione, si debba fare riferimento alla differenza tra il valore dell'energia elettrica acquistata, a livello nazionale, dal gestore della rete di trasmissione nazionale per garantire gli impegni contrattuali sull'interconnessione e il valore dell'energia elettrica oggetto di compensazione tra i gestori di rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle regole vigenti per il sistema interconnesso UCTE (Union pour la Coordination du Trasport de l'Electricite') e che tale onere debba riguardare tutti gli impegni contrattuali; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; b) la deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999; c) il gestore della rete di trasmissione nazionale e' il gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999; d) il vettoriamento internazionale e' il servizio di trasporto di energia elettrica da uno o piu' punti di consegna ad uno o piu' punti di riconsegna con almeno uno di essi stabilito al di fuori del territorio nazionale italiano; e) l'importazione netta e' il saldo tra tutte le transazioni commerciali di energia elettrica in importazione ed esportazione tra ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza; f) la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero e' la massima capacita' di trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi; g) l'energia elettrica importabile e' la massima quantita' di energia elettrica che puo' essere importata in Italia in un dato periodo di tempo compatibilmente, in ciascun momento, con la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero; h) la massima capacita' disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione e' la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero maggiorata delle transazioni commerciali in esportazione, al netto della capacita' impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica non ancora scaduti.