Art. 2. Autorizzazione all'aumento della quota delle importazioni dall'estero destinate al mercato libero Ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, della deliberazione n. 162/99, il gestore della rete di trasmissione nazionale e' autorizzato ad aumentare per l'anno 2000 la quota dell'energia elettrica importabile destinata al mercato libero in misura pari alla parte di quota destinata, ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 162/99, al mercato vincolato che si e' resa disponibile a seguito della comunicazione inviata all'Autorita' dall'Enel S.p.a. con la lettera in data 18 novembre 1999 (prot. A/106).