Art. 2.
                Autorizzazione all'aumento della quota
     delle importazioni dall'estero destinate al mercato libero
  Ai sensi dell'art. 3, comma  3.3, della deliberazione n. 162/99, il
gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale  e'  autorizzato  ad
aumentare per l'anno 2000 la quota dell'energia elettrica importabile
destinata  al mercato  libero  in  misura pari  alla  parte di  quota
destinata, ai  sensi dell'art. 3,  comma 3.1, della  deliberazione n.
162/99, al  mercato vincolato  che si e'  resa disponibile  a seguito
della  comunicazione inviata  all'Autorita' dall'Enel  S.p.a. con  la
lettera in data 18 novembre 1999 (prot. A/106).