Art. 3.
                       Limiti alle importazioni
                di energia elettrica per l'anno 2000
  3.1. Ai fini  di quanto previsto ai successivi commi  3.2 e 3.3, le
richieste di vettoriamento internazionale  presentate da societa' tra
le quali  sussista un rapporto  di controllo o collegamento  ai sensi
dell'art.  2359 del  codice  civile, ovvero  siano controllate  dalla
medesima societa', devono essere considerate congiuntamente.
  3.2. Per l'anno 2000 a  nessun soggetto e' consentito detenere piu'
del  20%  della  massima  capacita'  disponibile  per  nuovi  impegni
contrattuali in importazione.
  3.3. Nel  caso in  cui l'insieme  delle richieste  di vettoriamento
internazionale, presentate  ai sensi  dell'art. 4,  commi 4.1  e 4.2,
della  deliberazione   n.  162/99,  per  l'importazione   di  energia
elettrica da un Paese confinante con l'Italia, risulti superiore alla
massima  capacita'  disponibile  per nuovi  impegni  contrattuali  in
importazione da tale Paese, a  nessun soggetto potra' essere allocata
una quota di detta capacita' superiore al 15%.
  3.4.  Entro  il   10  dicembre  1999  il  gestore   della  rete  di
trasmissione   nazionale   comunica   ai  soggetti   richiedenti   il
vettoriamento internazionale per  l'importazione di energia elettrica
che hanno presentato  domande ai sensi dell'art. 4, commi  4.1 e 4.2,
della  deliberazione  n. 162/99,  i  limiti  della massima  capacita'
disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione, di cui ai
precedenti  commi 3.2  e 3.3,  espressi in  MW, distinti  per i  mesi
dell'anno 2000  e precisati  anche per  ciascun Paese  confinante con
l'Italia, tenuto conto:
  a)  dei valori  della  massima capacita'  di trasporto  complessiva
sull'interconnessione  con l'estero  determinati in  applicazione dei
criteri di sicurezza adottati dal  gestore della rete di trasmissione
nazionale  e  delle capacita'  delle  linee  di interconnessione  con
l'estero, come dichiarate dalle societa' proprietarie o da coloro che
ne hanno la disponibilita' ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  b)  della  ripartizione  della   suddetta  capacita'  tra  i  Paesi
confinanti con l'Italia;
  c)   delle   richieste    di   vettoriamento   internazionale   per
l'importazione di energia elettrica  presentate ai sensi dell'art. 4,
commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99.