Art. 3. Limiti alle importazioni di energia elettrica per l'anno 2000 3.1. Ai fini di quanto previsto ai successivi commi 3.2 e 3.3, le richieste di vettoriamento internazionale presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima societa', devono essere considerate congiuntamente. 3.2. Per l'anno 2000 a nessun soggetto e' consentito detenere piu' del 20% della massima capacita' disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione. 3.3. Nel caso in cui l'insieme delle richieste di vettoriamento internazionale, presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, per l'importazione di energia elettrica da un Paese confinante con l'Italia, risulti superiore alla massima capacita' disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione da tale Paese, a nessun soggetto potra' essere allocata una quota di detta capacita' superiore al 15%. 3.4. Entro il 10 dicembre 1999 il gestore della rete di trasmissione nazionale comunica ai soggetti richiedenti il vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica che hanno presentato domande ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, i limiti della massima capacita' disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione, di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3, espressi in MW, distinti per i mesi dell'anno 2000 e precisati anche per ciascun Paese confinante con l'Italia, tenuto conto: a) dei valori della massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero determinati in applicazione dei criteri di sicurezza adottati dal gestore della rete di trasmissione nazionale e delle capacita' delle linee di interconnessione con l'estero, come dichiarate dalle societa' proprietarie o da coloro che ne hanno la disponibilita' ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; b) della ripartizione della suddetta capacita' tra i Paesi confinanti con l'Italia; c) delle richieste di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99.