Art. 4. Rettifica delle richieste di vettoriamento internazionale presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99. 4.1. Qualora le richieste di vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica in Italia, presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, prevedano programmi orari di immissione di energia elettrica ai confini italiani della rete di trasmissione nazionale comportanti il superamento di almeno uno dei limiti comunicati dal gestore della rete di trasmissione nazionale in ottemperanza a quanto previsto al precedente art. 3, comma 3.4, esse devono essere rettificate per conformarsi ai suddetti limiti. 4.2. Le rettifiche di cui al precedente comma 4.1, comunicate al gestore della rete di trasmissione nazionale, a pena di decadenza, entro il 14 dicembre 1999, potranno comportare: a) l'eliminazione di punti di consegna all'estero e/o di punti di riconsegna in Italia indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lettere a) e d), della deliberazione n. 162/99; b) la variazione, nell'ambito dello stesso Paese di produzione, di punti di consegna all'estero indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lettera a), della deliberazione n. 162/99, mantenendo invariati gli elementi indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lettera b), e comma 4.2, lettera b) della deliberazione n. 162/99, con riferimento all'identita' e agli impegni assunti dai gestori delle reti di trasmissione estere direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale italiana; c) la riduzione dei programmi orari di immissione all'estero e di riconsegna in Italia indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.1, lettere c) ed e), della deliberazione n. 162/99; d) la variazione degli importi relativi alla garanzia fideiussoria indicati ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 162/99.