Art. 4.
Rettifica delle richieste di vettoriamento internazionale
  presentate ai sensi  dell'art.  4,   commi  4.1  e   4.2,  della
  deliberazione n. 162/99.
  4.1.  Qualora  le  richieste di  vettoriamento  internazionale  per
l'importazione di  energia elettrica  in Italia, presentate  ai sensi
dell'art.  4,  commi  4.1  e  4.2,  della  deliberazione  n.  162/99,
prevedano  programmi  orari di  immissione  di  energia elettrica  ai
confini italiani della rete  di trasmissione nazionale comportanti il
superamento di  almeno uno  dei limiti  comunicati dal  gestore della
rete di trasmissione  nazionale in ottemperanza a  quanto previsto al
precedente  art. 3,  comma 3.4,  esse devono  essere rettificate  per
conformarsi ai suddetti limiti.
  4.2. Le  rettifiche di cui  al precedente comma 4.1,  comunicate al
gestore della  rete di trasmissione  nazionale, a pena  di decadenza,
entro il 14 dicembre 1999, potranno comportare:
  a) l'eliminazione di  punti di consegna all'estero e/o  di punti di
riconsegna  in  Italia indicati  ai  sensi  dell'art. 4,  comma  4.1,
lettere a) e d), della deliberazione n. 162/99;
  b) la variazione, nell'ambito dello  stesso Paese di produzione, di
punti di  consegna all'estero  indicati ai  sensi dell'art.  4, comma
4.1, lettera a), della  deliberazione n. 162/99, mantenendo invariati
gli elementi indicati ai sensi dell'art.  4, comma 4.1, lettera b), e
comma 4.2, lettera b) della  deliberazione n. 162/99, con riferimento
all'identita'  e  agli impegni  assunti  dai  gestori delle  reti  di
trasmissione estere  direttamente connesse alla rete  di trasmissione
nazionale italiana;
  c) la riduzione  dei programmi orari di immissione  all'estero e di
riconsegna  in  Italia indicati  ai  sensi  dell'art. 4,  comma  4.1,
lettere c) ed e), della deliberazione n. 162/99;
  d) la variazione degli  importi relativi alla garanzia fideiussoria
indicati  ai  sensi  dell'art.  4,   comma  4.2,  lettera  b),  della
deliberazione n. 162/99.