Art. 5.
         Verifica e assegnazione della capacita' di trasporto
                sull'interconnessione per l'anno 2000
  5.1.  Entro  il   20  dicembre  1999  il  gestore   della  rete  di
trasmissione  nazionale  verifica  la   compatibilita'  di  tutte  le
richieste  di  vettoriamento   internazionale,  presentate  ai  sensi
dell'art.  4,  commi  4.1  e  4.2,  della  deliberazione  n.  162/99,
eventualmente rettificate ai sensi del  precedente art. 4, comma 4.2,
con  la salvaguardia  della  sicurezza di  funzionamento del  sistema
elettrico  nazionale   e  con  la  massima   capacita'  di  trasporto
disponibile  sull'interconnessione con  l'estero,  anche per  ciascun
Paese confinante con l'Italia.
  5.2. Qualora l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 5.1
risulti positivo,  il gestore  della rete di  trasmissione nazionale,
entro il 22 dicembre 1999, applica quanto previsto dall'art. 4, comma
4.8, della deliberazione n. 162/99.
  5.3. Qualora l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 5.1
risulti  negativo, il  gestore della  rete di  trasmissione nazionale
alloca   la  massima   capacita'   disponibile   per  nuovi   impegni
contrattuali  in importazione  dal  Paese per  il  quale risulta  non
verificata  la   compatibilita'  di  cui  al   precedente  comma  5.1
attraverso una procedura di asta competitiva che dovra' svolgersi nel
rispetto dei seguenti criteri:
    a) anonimato delle offerte;
    b) unicita' delle offerte;
    c)  aggiudicazione     della       capacita'     di     trasporto
sull'interconnessione  con  l'estero  considerando  le  richieste  in
ordine decrescente di prezzo d'asta offerto;
  d)  identita',  per  ciascun soggetto  aggiudicatario,  tra  prezzo
d'asta offerto e prezzo di aggiudicazione.