Art. 5. Verifica e assegnazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2000 5.1. Entro il 20 dicembre 1999 il gestore della rete di trasmissione nazionale verifica la compatibilita' di tutte le richieste di vettoriamento internazionale, presentate ai sensi dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, eventualmente rettificate ai sensi del precedente art. 4, comma 4.2, con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, anche per ciascun Paese confinante con l'Italia. 5.2. Qualora l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 5.1 risulti positivo, il gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 22 dicembre 1999, applica quanto previsto dall'art. 4, comma 4.8, della deliberazione n. 162/99. 5.3. Qualora l'esito delle verifiche di cui al precedente comma 5.1 risulti negativo, il gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la massima capacita' disponibile per nuovi impegni contrattuali in importazione dal Paese per il quale risulta non verificata la compatibilita' di cui al precedente comma 5.1 attraverso una procedura di asta competitiva che dovra' svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri: a) anonimato delle offerte; b) unicita' delle offerte; c) aggiudicazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione con l'estero considerando le richieste in ordine decrescente di prezzo d'asta offerto; d) identita', per ciascun soggetto aggiudicatario, tra prezzo d'asta offerto e prezzo di aggiudicazione.