Art. 6. Definizione del corrispettivo di cui all'art. 5 comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 6.1. Il corrispettivo previsto dall'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99 per la copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale a fronte dell'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione, e' fissato, per l'anno 2000, in 0,6 lire per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei contratti di importazione di energia elettrica destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato. 6.2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale contabilizza distintamente i costi di cui al precedente comma 6.1, nonche' i corrispondenti ricavi.