Art. 6.
           Definizione del corrispettivo di cui all'art. 5
              comma 5.4, della deliberazione n. 162/99
  6.1.  Il  corrispettivo  previsto  dall'art. 5,  comma  5.4,  della
deliberazione  n. 162/99  per la  copertura dei  costi sostenuti  dal
gestore della  rete di trasmissione nazionale  a fronte dell'acquisto
di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni
contrattuali sull'interconnessione,  e' fissato, per l'anno  2000, in
0,6 lire  per kWh  di energia elettrica  importata in  esecuzione dei
contratti  di  importazione di  energia  elettrica  destinata sia  al
mercato libero che al mercato vincolato.
  6.2. Il  gestore della rete di  trasmissione nazionale contabilizza
distintamente  i costi  di cui  al  precedente comma  6.1, nonche'  i
corrispondenti ricavi.