IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede interventi a favore dell'imprenditorialita' giovanile; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della prograrnmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 306 del 18 febbraio 1998, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare, l'art. 51, il quale prevede che, per favorire la creazione di nuova imprenditorialita' sociale, nonche' il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali gia' esistenti, alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (di seguito: "cooperative") che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui alla predetta legge n. 95 del 1995, secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Considerato che la societa' Progetto Italia S.p.a. e' subentrata a decorrere dal 1 febbraio 1999 nelle funzioni gia' esercitate dalla societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. e nei relativi rapporti giuridici e finanziari; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, n. 6621 del 18 ottobre 1999, con la quale e' stata formalizzata l'intesa sullo schema di decreto; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. I benefici di cui alla legge n. 95 del 1995, come definiti dal decreto interministeriale n. 306 del 1998, sono estesi con i criteri e le modalita' di cui al presente decreto alle cooperative con sede legale, amministrativa e operativa nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei programmi comunitari e in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, che presentano progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' avviate nei settori indicati all'articolo 2. 2. Nel caso di cooperative di nuova costituzione, queste, a parte i soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da giovani tra i 18 e 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del l gennaio 1999 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1. 3. Nel caso di cooperative gia' esistenti i soci devono essere residenti alla data del l gennaio 1999 nei comuni ricadcnti, anche in parte, nei territori di cui comma 1. 4. Gli statuti delle cooperative devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento tra vivi di quote societarie che facciano venir meno i requisiti di cui ai commi 2 e 3 per almeno, rispettivamente, dieci e cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. La modifica della clausola statutaria prima dei predetti termini comporta l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto interministeriale n. 306 del 1998.