Art. 2.
                        Progetti finanziabili
  1. Sono finanziabili - secondo  i criteri e gli indirizzi stabiliti
dal CIPE  - i progetti relativi  alla produzione di beni  nei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato o  dell'industria, oppure relativi
alla  fornitura di  servizi  a favore  delle  imprese appartenenti  a
qualsiasi settore.
  2.  Non  sono  finanziabili  i progetti  riferiti  ai  settori  che
risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
  3. Sono esclusi i progetti che prevedono attivita' sociosanitarie o
investimenti per un  importo superiore a 1 miliardo di  lire, in caso
di nuove iniziative  o a 500 milioni  di lire, in caso  di sviluppo e
consolidamento di attivita' gia' avviate.
  4. L'attivita' d'impresa prevista nel progetto dovra' essere svolta
per  un periodo,  decorrente alla  data di  avvio dell'attivita',  di
almeno dieci  anni per le  nuove iniziative e  di cinque anni  per le
attivita' gia' avviate.