Art. 2. Progetti finanziabili 1. Sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. 3. Sono esclusi i progetti che prevedono attivita' sociosanitarie o investimenti per un importo superiore a 1 miliardo di lire, in caso di nuove iniziative o a 500 milioni di lire, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia' avviate. 4. L'attivita' d'impresa prevista nel progetto dovra' essere svolta per un periodo, decorrente alla data di avvio dell'attivita', di almeno dieci anni per le nuove iniziative e di cinque anni per le attivita' gia' avviate.