LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266,  recante:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127,  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 306 del 31 dicembre  1993, con cui si e' proceduto alla
riclassificazione  dei medicinali,  ai sensi  dell'art. 8,  comma 10,
della  legge 24  dicembre 1993,  n.  537, e  successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto il  decreto ministeriale del  29 luglio 1999,  pubblicato nel
supplemento ordinario n 159  alla Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n.  195 del  20  agosto  1999, nel  quale  la specialita'  medicinale
denominata "Rifinah" a  base di rifampicina e  isoniazide, del Gruppo
Lepetit  S.p.a.,  con  sede  in  Lainate  (Milano),  con  particolare
riferimento alla  forma farmaceutica e confezione  "300" 24 confetti,
A.I.C. n. 025377033, risulta classificata in classe c);
  Vista la  domanda del 12 febbraio  1999, con cui il  Gruppo Lepetit
S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe a) della specialita'
medicinale  "Rifinah" nella  forma  farmaceutica  e nella  confezione
sopra indicata;
  Vista la propria deliberazione, assunta  nella seduta del 27 aprile
1999,   con  la   quale   viene  espresso   parere  favorevole   alla
classificazione in classe a)  della specialita' medicinale denominata
"Rifinah" del Gruppo Lepetit S.p.a., nella forma farmaceutica e nella
confezione: "300" 24 confetti, con prezzo ridotto del 15% rispetto al
prezzo medio europeo (comma 5, art. 70, della legge n. 448/1998);
  Vista la nota prot. F.800. XI-1068 dell'8 giugno 1999, con la quale
il Ministero  della sanita' ha  chiesto al C.I.P.E. di  comunicare il
prezzo medio europeo della  specialita' medicinale sopra indicata, ai
sensi della delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;
  Vista  la nota  prot. n.  7/7184  del 21  luglio 1999,  con cui  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento per  le politiche di  sviluppo e di coesione  - Servizio
centrale  di  segreteria  del  C.I.P.E. ha  comunicato  che,  per  la
specialita' medicinale  "Rifinah" nella  confezione sopra  citata, il
prezzo massimo europeo  a ricavo industria della confezione  e' di L.
16.410, pari ad  un prezzo al pubblico, comprensivo di  I.V.A., di L.
27.100;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art. 70, comma
5, prevede la  riduzione del 15% del prezzo medio  europeo in sede di
ammissione in fascia di rimborsabilita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'   medicinale  denominata   "Rifinah",  a   base  di
rifampicina  e isoniazide,  del Gruppo  Lepetit S.p.a.,  con sede  in
Lainate (Milano), nella forma  farmaceutica e nella confezione: "300"
24 confetti,  A.I.C. n.  025377033, e' classificata  in classe  a) ai
sensi dell'articolo  8, comma  10, della legge  24 dicembre  1993, n.
537, al prezzo al pubblico L. 23.000, I.V.A. compresa.