Art. 2.
Criteri procedurali
1. Le procedure antirumore e le zone di rispetto per le aree e le
attivita' aeroportuali sono stabilite dalle commissioni di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997,
secondo i seguenti criteri:
a) le curve isofoniche devono essere elaborate sulla base dei dati
forniti da ENAC, ENAV e societa' di gestione, nell'ambito delle
rispettive competenze, mediante i piu' avanzati modelli matematici
validati dall'ANPA, tenendo conto delle rotte di ingresso ed uscita
dagli aeroporti, pubblicate sul volume AIP Italia, redatto dall'ENAV;
b) le curve isofoniche devono essere riportate su cartografia in
scala non inferiore a 1:5.000;
c) i risultati ottenuti devono essere sottoposti ad analisi e
misure di verifica, al fine di introdurre eventuali azioni correttive
in applicazione del successivo art. 3;
d) le procedure di cui alle lettere a) e b) possono essere ripetute
per verificare le ipotesi adottate, a seguito dell'attivita' di
verifica di cui alla lettera e);
e) le misure di cui alla lettera e), sono eseguite da tecnici
competenti in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
art. 2, comma 6 e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1998.