Art. 3.
Procedure antirumore
1. Il vettore applica le procedure antirumore quando l'aeromobile
manovra in aria.
2. Le procedure antirumore seguono i criteri generali di seguito
riportati:
a) ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela delle
popolazioni esposte;
b) disegnare le proiezioni al suolo delle rotte antirumore nelle
fasi di decollo e di atterraggio, in accordo con quanto previsto nel
decreto ministeriale n. 38-T del 30 marzo 1998, da parte delle
commissioni locali;
c) disegnare, in accordo a quanto indicato nel decreto ministeriale
n. 38-T del 30 marzo 1998 e nelle regolamentazioni ICAO, le rotte di
partenza e di arrivo in modo tale da essere percorse, fatte salve
esigenze di sicurezza delle operazioni di volo, da tutti gli
aeromobili in possesso di certificazione conforme al decreto
ministeriale del 3 dicembre 1983 e successive modificazioni;
d) recepire integralmente e senza modificazioni i profili di
atterraggio e decollo come definiti dalla normativa ICAO;
e) utilizzare la spinta inversa superiore al minimo nei soli casi
di necessita'.
3. Per ogni aeroporto dovranno essere definite aree idonee alle
prove motori, nelle quali devono essere osservati i seguenti criteri
generali:
a) i tempi di prova motore devono essere contenuti il piu'
possibile e comunque le prove devono essere svolte in accordo con
quanto previsto dai manuali tecnici;
b) l'orientamento del velivolo deve ridurre al massimo possibile la
generazione di rumore verso le zone abitate;
c) adeguati schermi fonoassorbenti e/o fonoisolanti possono essere
utilizzati per la riduzione del rumore immesso in corrispondenza di
luoghi abitati.
4. Le procedure antirumore sono definite per ogni aeroporto aperto
al traffico civile, secondo i criteri del presente decreto, dalle
commissioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 31
ottobre 1997, ed adottate dal direttore della circoscrizione
aeroportuale ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale
31 ottobre 1997.