Art. 4.
Confini delle aree di rispetto
1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto
ministeriale del 31 ottobre 1997, definiscono, sulla base dei criteri
generali, stabiliti nel presente decreto, nell'ambito di ciascun
aeroporto aperto al traffico civile, i confini delle tre aree di
rispetto: zona A, zona B, zona C tenendo conto del piano regolatore
aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica e delle procedure antirumore adottate con provvedimento
del direttore della circoscrizione aeroportuale.
2. Nella definizione di tali procedure, le predette commissioni
dovranno tenere conto delle regolamentazioni recepite
nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione n. 38-T, 30 marzo 1998.
3. All'interno delle tre suddette zone devono essere rispettati i
limiti di rumorosita' stabiliti dall'art. 6, comma 2, del decreto
ministeriale del 31 ottobre 1997, e definiti in termini di valori
dell'indice L va .
4. Le modalita' di calcolo dell'indice L va , la strumentazione e
la metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del calcolo
dell'indice L va e della sua verifica, sono riportati negli allegati
A e B del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 e nel decreto
ministeriale del 20 maggio 1999 recante "Criteri per la progettazione
dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti nonche' criteri
per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico".