Art. 2.
  A decorrere  dal 1 gennaio  2000, ai  soli fini del  versamento dei
contributi dovuti  per l'invalidita',  la vecchiaia ed  i superstiti,
l'imponibile medio giornaliero, per tutte le categorie di lavoratori,
soci di societa' e di enti  cooperativi, anche di fatto, che prestino
la loro attivita'  per conto delle societa' ed enti  medesimi, cui si
applicano le disposizioni contenute  nel decreto del Presidente della
Repubblica  30  aprile 1970,  n.  602,  non potra'  essere  inferiore
all'importo che garantisca, su base  annua, il rispetto del parametro
introdotto  dall'art.  7, comma  1,  primo  periodo, della  legge  11
novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7
dicembre 1989, n. 389;
  Restano  comunque   salve  le  determinazioni  di   miglior  favore
adottate, con decreto ministeriale, ai  sensi dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
  Il periodo di occupazione media  mensile, ai fini dei contributi di
previdenza  e  di  assistenza  sociale, e'  fissato  in  26  giornate
lavorative.