Art. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2000, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile medio giornaliero, per tutte le categorie di lavoratori, soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, non potra' essere inferiore all'importo che garantisca, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389; Restano comunque salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. Il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, e' fissato in 26 giornate lavorative.