Art. 4.
  Nei territori  del Mezzogiorno  di cui  al decreto  ministeriale 27
maggio 1982 e  nelle regioni della Basilicata e  Campania, il periodo
di occupazione  media mensile, fissato, rispettivamente,  in sedici e
quattordici giornate  lavorative, e'  elevato a ventisei,  secondo il
seguente schema:
   Anno 2000 invariato;
   Anno 2001 17 giornate lavorative mensili;
   Anno 2002 20 giornate lavorative mensili;
   Anno 2003 23 giornate lavorative mensili;
   Anno 2004 26 giornate lavorative mensili.
  Nei  suddetti territori,  in presenza  di situazioni  occupazionali
piu'  favorevoli e  relativamente  a singole  attivita' lavorative  e
particolari zone territoriali nonche' singoli settori merceologici, i
lavoratori  soci di  societa' ed  enti cooperativi,  anche di  fatto,
potranno  optare per  la misura  del periodo  medio occupazionale  in
vigore per il restante territorio nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1999
 Il direttore generale: Daddi Allegato