Art. 4. Nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1982 e nelle regioni della Basilicata e Campania, il periodo di occupazione media mensile, fissato, rispettivamente, in sedici e quattordici giornate lavorative, e' elevato a ventisei, secondo il seguente schema: Anno 2000 invariato; Anno 2001 17 giornate lavorative mensili; Anno 2002 20 giornate lavorative mensili; Anno 2003 23 giornate lavorative mensili; Anno 2004 26 giornate lavorative mensili. Nei suddetti territori, in presenza di situazioni occupazionali piu' favorevoli e relativamente a singole attivita' lavorative e particolari zone territoriali nonche' singoli settori merceologici, i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, potranno optare per la misura del periodo medio occupazionale in vigore per il restante territorio nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 1999 Il direttore generale: Daddi Allegato