Art. 2. 1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1: a) conferma, ove previsto, la diagnosi effettuata da altri laboratori; b) attua la standardizzazione delle metodiche di analisi; c) avvia, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', idonei "ring test" tra istituti; d) produce, si rifornisce, detiene e distribuisce agli altri istituti zooprofilattici sperimentali o agli altri enti di ricerca i reagenti di referenza, quali antigeni, anticorpi e antisieri; e) utilizza e diffonde i metodi ufficiali di analisi; f) organizza corsi di formazione per il personale degli altri istituti zooprofilattici sperimentali; g) fornisce agli altri istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri enti di ricerca le informazioni relative alle novita' nel settore specialistico; h) predispone piani di intervento; i) collabora con altri Centri di referenza comunitari o di Paesi terzi; l) fornisce al Ministero della sanita' assistenza ed informazioni specialistiche.