Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanita' sono riconosciuti i Centri di referenza di cui all'art. 1, i quali devono avere i seguenti requisiti: a) presenza di risorse umane e materiali adeguate, in relazione al servizio che il Centro deve erogare; b) standard di funzionamento conformi almeno alla norma europea EN 45000; c) capacita' gestionali. 2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale presenta domanda al Ministero della sanita', allegando alla stessa la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti richiesti. 3. Il Ministero della sanita', anche in collaborazione con esperti nelle attivita' specialistiche per le quali il centro richiede il riconoscimento di cui al comma 1, puo' procedere a sopralluoghi presso le strutture del Centro per verificare l'esistenza dei requisiti richiesti ai fini del predetto riconoscimento. 4. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri il nominativo dei Centri riconosciuti ai sensi del presente decreto. 5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il Ministro della sanita' tiene conto di eventuali riconoscimenti dei centri da parte di organismi internazionali, quali l'OIE, l'OMS o la FAO. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Centri di referenza di cui all'art. 7.