Art. 3.
  1.  Con decreto  del  Ministro della  sanita'  sono riconosciuti  i
Centri  di referenza  di  cui  all'art. 1,  i  quali  devono avere  i
seguenti requisiti:
  a) presenza di risorse umane  e materiali adeguate, in relazione al
servizio che il Centro deve erogare;
  b) standard di funzionamento conformi  almeno alla norma europea EN
45000;
    c) capacita' gestionali.
  2.  Ai fini  del riconoscimento  di cui  al comma  1, il  direttore
dell'Istituto  zooprofilattico   sperimentale  presenta   domanda  al
Ministero  della sanita',  allegando  alla  stessa la  documentazione
comprovante l'esistenza dei requisiti richiesti.
  3. Il Ministero della sanita',  anche in collaborazione con esperti
nelle attivita'  specialistiche per  le quali  il centro  richiede il
riconoscimento  di cui  al  comma 1,  puo'  procedere a  sopralluoghi
presso  le  strutture  del  Centro  per  verificare  l'esistenza  dei
requisiti richiesti ai fini del predetto riconoscimento.
  4. Il Ministero  della sanita' comunica alla  Commissione europea e
agli  altri Stati  membri il  nominativo dei  Centri riconosciuti  ai
sensi del presente decreto.
  5. Ai fini del riconoscimento di  cui al comma 1, il Ministro della
sanita' tiene conto  di eventuali riconoscimenti dei  centri da parte
di organismi internazionali, quali l'OIE, l'OMS o la FAO.
  6.  Le disposizioni  del presente  articolo si  applicano anche  ai
Centri di referenza di cui all'art. 7.