Art. 5.
  1.  I Centri  di  referenza riconosciuti  presentano, al  Ministero
della sanita' ai fini del la  relativa approvazione, entro il mese di
novembre di ogni anno, un  piano di attivita' da realizzare nell'anno
successivo.
  2.  Il piano  di  cui al  comma 1  comprende,  oltre ad  un'analisi
dettagliata  dei  costi presunti,  anche  una  pianificazione ed  una
programmazione  dei   lavori  finalizzati  al   raggiungimento  degli
obiettivi di cui al comma 3.
  3.  Il  piano  di  cui  al  comma  1  deve  essere  realizzato  per
conformarsi  agli obiettivi  che  il Ministro  della sanita'  intende
perseguire a livello nazionale e internazionale.
  4.  Entro gli  stessi  termini di  cui  al comma  1,  il Centro  di
referenza riconosciuto  presenta, al  Ministero della sanita'  per la
relativa verifica, una relazione sull'attivita' svolta durante l'anno
in  corso,  comprensiva  anche  di un'analisi  dei  costi  sostenuti.
Qualora,  a  seguito  di  detta   verifica,  si  accerti  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi  di cui al comma 3,  il Ministro della
sanita' puo' revocare il riconoscimento di cui all'art. 3.