Art. 5. 1. I Centri di referenza riconosciuti presentano, al Ministero della sanita' ai fini del la relativa approvazione, entro il mese di novembre di ogni anno, un piano di attivita' da realizzare nell'anno successivo. 2. Il piano di cui al comma 1 comprende, oltre ad un'analisi dettagliata dei costi presunti, anche una pianificazione ed una programmazione dei lavori finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3. 3. Il piano di cui al comma 1 deve essere realizzato per conformarsi agli obiettivi che il Ministro della sanita' intende perseguire a livello nazionale e internazionale. 4. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, il Centro di referenza riconosciuto presenta, al Ministero della sanita' per la relativa verifica, una relazione sull'attivita' svolta durante l'anno in corso, comprensiva anche di un'analisi dei costi sostenuti. Qualora, a seguito di detta verifica, si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, il Ministro della sanita' puo' revocare il riconoscimento di cui all'art. 3.