Art. 7.
  I Centri  di referenza nazionale  riconosciuti prima della  data di
entrata in vigore del presente decreto,  entro sei mesi da tale data,
devono trasmettere al Ministero della sanita', ai fini della conferma
del riconoscimento,  apposita documentazione  comprovante l'esistenza
dei requisiti di cui all'art. 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana  ed entra  in vigore il  giorno stesso  della sua
pubblicazione.
   Roma, 4 ottobre 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 137