Art. 7. I Centri di referenza nazionale riconosciuti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da tale data, devono trasmettere al Ministero della sanita', ai fini della conferma del riconoscimento, apposita documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 4 ottobre 1999 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 137