IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 8, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visti  gli  articoli  5  e  6,  comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 506;
  Visto l'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista   la  particolare  autonomia  organizzativa  e  regolamentare
riconosciuta agli enti di ricerca a carattere non strumentale;
  Considerata  la  necessita'  di individuare, ai sensi dell'art. 27,
commi 2 e 3, i soggetti cui e' possibile comunicare o diffondere dati
personali,   per   scopi   comunque   compatibili  con  le  finalita'
istituzionali  dell'ente  e  con  quelle  che legittimano la raccolta
degli  stessi e le successive operazioni, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera b), della legge n. 675/1996;
  Vista  la  delibera  n.  560/1999  del  23  luglio  1999 ad oggetto
"Regolamento  per  la  disciplina  del  trattamento  e  dei  casi  di
comunicazione  e  diffusione dei dati personali" con cui il consiglio
direttivo ha approvato il regolamento di cui trattasi;
  Vista  la  lettera protocollo n. 1532/99/REG del 28 luglio 1999 con
cui   il   suddetto  regolamento  e'  stato  trasmesso  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica per il
previsto controllo di legittimita' e di merito;
  Constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;
                              Decreta:
  1. L'emanazione del regolamento per la disciplina del trattamento e
dei  casi  di  comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi
dell'art.  27  della  legge  n.  675/1996  e successive modificazioni
dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.
  2. La  trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto
al  Ministero  della  giustizia  per  la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Genova, 6 dicembre 1999
                                     Il presidente: Calandra Buonaura
REGOLAMENTO   PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRATTAMENTO  E  DEI  CASI  DI
   COMUNICAZIONE  E  DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.
   27 DELLA LEGGE N. 675/1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
    Il  presente  regolamento  disciplina  il  trattamento  dei  dati
personali  in seno all'INFM per lo svolgimento delle finalita' di cui
all'articolo 2,  in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive  modificazioni:  in particolare vengono definiti i profili
organizzativi  e  le  responsabilita'  e  disciplinati  i  casi  e le
modalita' di comunicazione e diffusione dei dati personali.
    Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) "legge":  la  legge  31  dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali" (e successive modifiche);
      b) "manuale":  il  manuale del trattamento dell'INFM, strumento
tecnico di gestione del processo del trattamento dei dati personali;
      c) "spin-off":   le   attivita'   di   ricerca  ovvero  entita'
produttive  indipendenti, finalizzate allo sfruttamento dei risultati
conseguiti  in  un  particolare  ramo  della  ricerca  o fornitura di
servizi ad alto contenuto tecnologico;
      d) per   le   definizioni  di  banca  dati,  trattamento,  dato
personale,  titolare,  responsabile, interessato, si fa riferimento a
quanto  previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n.
675.