IL PRESIDENTE Visto l'art. 8, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visti gli articoli 5 e 6, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506; Visto l'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la particolare autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta agli enti di ricerca a carattere non strumentale; Considerata la necessita' di individuare, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, i soggetti cui e' possibile comunicare o diffondere dati personali, per scopi comunque compatibili con le finalita' istituzionali dell'ente e con quelle che legittimano la raccolta degli stessi e le successive operazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996; Vista la delibera n. 560/1999 del 23 luglio 1999 ad oggetto "Regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali" con cui il consiglio direttivo ha approvato il regolamento di cui trattasi; Vista la lettera protocollo n. 1532/99/REG del 28 luglio 1999 con cui il suddetto regolamento e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimita' e di merito; Constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti; Decreta: 1. L'emanazione del regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi dell'art. 27 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni dell'Istituto nazionale per la fisica della materia. 2. La trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 6 dicembre 1999 Il presidente: Calandra Buonaura REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO E DEI CASI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 675/1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. Art. 1. Oggetto e definizioni Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali in seno all'INFM per lo svolgimento delle finalita' di cui all'articolo 2, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni: in particolare vengono definiti i profili organizzativi e le responsabilita' e disciplinati i casi e le modalita' di comunicazione e diffusione dei dati personali. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "legge": la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche); b) "manuale": il manuale del trattamento dell'INFM, strumento tecnico di gestione del processo del trattamento dei dati personali; c) "spin-off": le attivita' di ricerca ovvero entita' produttive indipendenti, finalizzate allo sfruttamento dei risultati conseguiti in un particolare ramo della ricerca o fornitura di servizi ad alto contenuto tecnologico; d) per le definizioni di banca dati, trattamento, dato personale, titolare, responsabile, interessato, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.