Art. 10.
Limiti  e  casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti per
                       motivi di riservatezza
    Considerati   i   limiti  al  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi,  per  esigenze  di  tutela della riservatezza, di cui
agli  articoli 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990, sono
sottratti  all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 352/1992:
      a) i   rapporti   informativi  e  le  relazioni  sul  personale
dipendente  dell'INFM  nelle  parti  in  cui contengano dati idonei a
rivelare  opinioni  di  carattere religioso, politico e sindacale, ai
sensi  dell'art. 22 della legge n. 675/1996, o relativi a valutazioni
su qualita' morali delle persone;
      b) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute
delle  persone,  nonche'  cartelle  sanitarie di rischio dei soggetti
sottoposti a sorveglianza medica;
      c) documentazione   attinente  a  procedimenti  o  controversie
legali,  giudiziali,  disciplinari e cautelari, nonche' atti relativi
all'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, sempre
che  ad  essi  non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi
dei  procedimenti,  nonche'  tutti  quegli  atti  oggetto di vertenze
giudiziarie  la  cui  divulgazione  possa  compromettere  l'esito dei
giudizi o comporti violazione del segreto istruttorio;
      d) documentazione  attinente ai provvedimenti di cessazione dal
servizio per causa di malattia o di invalidita';
      e) segnalazioni  ed  atti  istruttori  in materia di esposti di
privati,  di  organizzazioni  di  categoria  o  sindacali  e similari
limitatamente  alle parti che contengono dati, informazioni e notizie
su soggetti comunque identificabili;
      f) documentazione,   atti  e  progetti  soggetti  a  segreto  o
privativa industriale.
    Gli   incaricati  del  trattamento  e  comunque  coloro  che  per
qualsiasi  ragione  prendono conoscenza di documenti, per i quali non
e'  consentito  l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto; e'
altresi'  vietato  diffondere  od  utilizzare  a  fini commerciali le
informazioni ottenute attraverso l'esercizio del diritto di accesso o
comunque per finalita' non compatibili con la richiesta stessa.
    E'  altresi'  sottratta all'accesso la documentazione relativa al
trattamento  economico  individuale del personale in servizio, per la
parte  che  contenga  dati  idonei  a  rivelare  opinioni  sindacali,
politiche  o convinzioni religiose (iscrizione al sindacato e mandato
per  il  versamento  delle  quote  associative,  versamento del 4 per
mille,  devoluzione  dell'8  per  mille)  o  comunque  situazioni che
l'impiegato  puo'  avere  interesse  a  mantenere segrete (ad esempio
assegni  o  indennita'  personali o familiari, pignoramenti, cessione
del quinto dello stipendio).
    Le   modalita'   per   l'esercizio  del  diritto  d'accesso  sono
specificate,  in  base  ai  principi  generali  di  cui alla legge n.
241/1990 e al regolamento di attuazione (decreto del Presidente della
Repubblica n. 352/1992), nel manuale di cui all'art. 7.
    In   sede  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso  oltre
all'interesse  giuridicamente  rilevante,  di  cui  all'art. 22 della
legge  n.  241/1990  e  successive modificazioni, occorre valutare la
natura  dei dati personali contenuti nei documenti richiesti, nonche'
la  pertinenza  e la non eccedenza degli stessi, ai sensi dell'art. 9
della legge, rispetto alle finalita' della richiesta avanzata.