Art. 10. Limiti e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti per motivi di riservatezza Considerati i limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, per esigenze di tutela della riservatezza, di cui agli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990, sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992: a) i rapporti informativi e le relazioni sul personale dipendente dell'INFM nelle parti in cui contengano dati idonei a rivelare opinioni di carattere religioso, politico e sindacale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675/1996, o relativi a valutazioni su qualita' morali delle persone; b) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone, nonche' cartelle sanitarie di rischio dei soggetti sottoposti a sorveglianza medica; c) documentazione attinente a procedimenti o controversie legali, giudiziali, disciplinari e cautelari, nonche' atti relativi all'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonche' tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione possa compromettere l'esito dei giudizi o comporti violazione del segreto istruttorio; d) documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio per causa di malattia o di invalidita'; e) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie su soggetti comunque identificabili; f) documentazione, atti e progetti soggetti a segreto o privativa industriale. Gli incaricati del trattamento e comunque coloro che per qualsiasi ragione prendono conoscenza di documenti, per i quali non e' consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto; e' altresi' vietato diffondere od utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute attraverso l'esercizio del diritto di accesso o comunque per finalita' non compatibili con la richiesta stessa. E' altresi' sottratta all'accesso la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio, per la parte che contenga dati idonei a rivelare opinioni sindacali, politiche o convinzioni religiose (iscrizione al sindacato e mandato per il versamento delle quote associative, versamento del 4 per mille, devoluzione dell'8 per mille) o comunque situazioni che l'impiegato puo' avere interesse a mantenere segrete (ad esempio assegni o indennita' personali o familiari, pignoramenti, cessione del quinto dello stipendio). Le modalita' per l'esercizio del diritto d'accesso sono specificate, in base ai principi generali di cui alla legge n. 241/1990 e al regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992), nel manuale di cui all'art. 7. In sede di accoglimento della richiesta di accesso oltre all'interesse giuridicamente rilevante, di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, occorre valutare la natura dei dati personali contenuti nei documenti richiesti, nonche' la pertinenza e la non eccedenza degli stessi, ai sensi dell'art. 9 della legge, rispetto alle finalita' della richiesta avanzata.