Art. 11.
                    Informativa agli interessati
    Le  informative  sono  predisposte  secondo le regole e i modelli
descritti  nel  manuale  e  vengono  fornite in calce ai bandi e alle
schede   di   raccolta   dati,  inserite  negli  schemi  di  accordo,
convenzione, intesa e simili, nonche' diffuse a mezzo Internet.