Art. 12. Misure di sicurezza I responsabili del trattamento, di cui all'art. 4 del presente regolamento, provvedono all'adozione delle misure di sicurezza sulla base delle direttive e delle istruzioni ricevute dal presidente e dal direttore generale e in relazione ai diversi profili organizzativi. In particolare le misure di sicurezza devono prevenire: a) i rischi di distruzione, perdita o danneggiamento delle banche dati; b) l'accesso non autorizzato ai sistemi e ai dati; c) il trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. Il manuale e' corredato di istruzioni e linee guida sulla sicurezza, costituenti modelli di riferimento da valutarsi secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2. Le misure adottate devono essere sottoposte a controlli periodici, con cadenza annuale, da parte dei responsabili, finalizzati a valutare l'idoneita' delle stesse, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge.