Art. 14.
                          C o n t r o l l i
    Il  direttore  generale,  assistito  dal  gruppo privacy, dispone
controlli, anche a campione, al fine di verificare la sicurezza delle
banche  dati  e la corrispondenza delle attivita' di trattamento alle
disposizioni  di  legge  e  del  presente  regolamento,  nonche' alle
modalita' e ai criteri definiti nel manuale di cui all'art. 7.
    Se  del  caso,  a fronte di non conformita' riscontrate, ai sensi
del  comma  1,  o  di  intervenute  novita' normative, possono essere
proposte  al  direttore  generale  dal  gruppo  privacy idonee azioni
correttive e preventive, secondo le modalita' di cui all'art. 6 comma
3 lettera c) del presente regolamento.