Art. 14. C o n t r o l l i Il direttore generale, assistito dal gruppo privacy, dispone controlli, anche a campione, al fine di verificare la sicurezza delle banche dati e la corrispondenza delle attivita' di trattamento alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonche' alle modalita' e ai criteri definiti nel manuale di cui all'art. 7. Se del caso, a fronte di non conformita' riscontrate, ai sensi del comma 1, o di intervenute novita' normative, possono essere proposte al direttore generale dal gruppo privacy idonee azioni correttive e preventive, secondo le modalita' di cui all'art. 6 comma 3 lettera c) del presente regolamento.