Art. 15. Disposizioni finali Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonche', relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi e ai casi di esclusione, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Si applicano altresi', per i casi di comunicazione e diffusione, norme e principi di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 506, istitutivo dell'Istituto nazionale per la fisica della materia e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presente regolamento, deliberato dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 506/1994, e' adottato con provvedimento del presidente dell'Ente ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, acquisito il parere del MURST.