Art. 15.
                         Disposizioni finali
    Per   quanto   non   previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento  si  applicano  le norme della legge 31 dicembre 1996, n.
675  e successive modificazioni, nonche', relativamente al diritto di
accesso  ai  documenti  amministrativi e ai casi di esclusione, della
legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  del  decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
    Si  applicano altresi', per i casi di comunicazione e diffusione,
norme  e  principi  di  cui  alla  legge  9 maggio  1989,  n.  168, e
successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica, del decreto legislativo 30
giugno  1994 n. 506, istitutivo dell'Istituto nazionale per la fisica
della materia e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
    Il  presente  regolamento,  deliberato dal consiglio direttivo ai
sensi  dell'art.  6  del decreto legislativo n. 506/1994, e' adottato
con  provvedimento  del  presidente  dell'Ente  ed entra in vigore 15
giorni  dopo  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, acquisito il
parere del MURST.